Codice Etico e Modello Organizzativo

Il Decreto  Legislativo  8 giugno  2001,  n.  231  (di  seguito  nel  testo anche  “decreto  231”),  ha introdotto  nell’ordinamento  Italiano  la  responsabilità  delle  persone  giuridiche  (detti  “Enti”)  per  gli  illeciti  conseguenti alla commissione di taluni reati specificamente previsti (i c.d. “reati presupposto). Si tratta  di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli  previsti  per  la  responsabilità  penale  della  persona  fisica.  In  particolare,  l’Ente  può  essere  ritenuto  responsabile ai sensi del decreto 231 se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad  esso  funzionalmente  collegato,  non  ha  adottato  ed  efficacemente  attuato  modelli  di  organizzazione  e  gestione idonei a evitare la commissione di reati della specie di quello verificatosi e previsti dal decreto  231. Quanto alle conseguenze, l’accertamento della commissione di un illecito previsto dal decreto 231  espone l’Ente all’applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l’immagine e la stessa  attività.  Il  Decreto  Legislativo  231/2001  ha  adeguato  la  normativa  italiana  rispetto  alle  Convenzioni  internazionali in materia, tra cui la Convenzione di Bruxelles del 1995 a tutela degli interessi finanziari  delle  Comunità  Europee,  la  Convenzione  di Bruxelles  del  1997  per  la  lotta  alla  corruzione  e  la  Convenzione OCSE del 1997, anch’essa a tutela della corruzione tra pubblici uffici stranieri. 

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto, per la prima volta in  Italia,  la  responsabilità  personale  degli  enti  collettivi  per  alcuni  reati  commessi  nel  loro  interesse  o  vantaggio da  persone  che  rivestono  funzioni  di  rappresentanza,  di  amministrazione  o  di  direzione  dell’Ente, o commessi da parte una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,  nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente stesso e, infine, da  persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.  

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica autore del reato e ancorché definita  “amministrativa”,  sostanzia  per  l’Ente  collettivo  una  vera  responsabilità  “para-penale”.  La  nuova  responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti  penali specificamente previsti dalla norma (i c.d. “reati presupposto) il patrimonio degli Enti che abbiano  tratto un vantaggio dalla commissione del reato, nel presupposto che la commissione del reato è stata  agevolata o permessa dal “deficit organizzativo” dell’Ente stesso. Per tutti gli illeciti commessi è prevista  l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prodotto/profitto del reato; per i casi più gravi  sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto  di contrarre con la Pubblica Amministrazione (P.A.), l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione  o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Quando si parla di reati  previsti  dal D.Lgs.  231/2001 e  successive modifiche e integrazioni  (“Reati”),  ci  si  riferisce  sia ai  reati  originariamente  previsti  (reati  nei  confronti  della  P.A.),  sia  alle  ipotesi  di  reato  successivamente  introdotte o che verranno introdotte. Le sanzioni interdittive possono essere irrogate anticipatamente  quale misura cautelare.

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